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Legge 266/97 Bersani

Legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi urgenti per l'economia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997

La Legge 266/97

Gli effetti della Legge 266/97 detta "legge Bersani", dal nome del ministro che l'ha promossa, si sostanziano in una serie di interventi che il Comune di Roma mette in atto sulla base del dettato dell'art.14 "Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano".

Il Comune trae legittimità nelle sue politiche di riqualificazione delle aree urbane periferiche proprio dalla sua natura di ente che lavora in logica di prossimità, di conoscenza del territorio dunque in grado di attivare azioni sociali ed economiche integrate ed efficaci.

L'Assessorato alle politiche per le periferie, sviluppo e lavoro, predispone il programma, indica gli obiettivi da sviluppare e colloca le iniziative economiche ed imprenditoriali nelle aree considerate di maggiore interesse.

Art. 14

Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano

  1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali.
  2. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il ministro per la Solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea.
  3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.
  4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
  5. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo

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